Legge contro propaganda nazi-fascista, anche Minervino aderisce alla petizione

Avviata raccolta firme

sabato 13 febbraio 2021
Dal 12 febbraio e fino al 31 marzo 2021 è iniziata la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352: Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti e iscrizione del Comune di Minervino Murge all'Anagrafe antifascista promossa dal Comune di Stazzema.

Il Consiglio comunale di Minervino Murge ha aderito all'iniziativa di iscrivere il Comune di Minervino Murge all'Anagrafe antifascista promossa dal Comune di Stazzema, luogo di una delle stragi più sanguinose commesse durante l'occupazione tedesca in Italia affermando, in coerenza con i principi e i valori espressi dalla Carta di Stazzema: Aderendo ai valori di democrazia, di libertà, di solidarietà, di eguaglianza della nostra Costituzione nata dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Comune di Minervino Murge si impegna a promuovere, stimolare e sostenere le iniziative delle Associazioni e della Scuole cittadine finalizzate alla conoscenza, allo studio, alla riflessione sui principi e sui valori della Costituzione repubblicana e sulla storia della Resistenza e della Guerra di Liberazione con particolare riferimento al contributo dato da donne e uomini del nostro territorio.

La proposta di legge

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazista

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
Art. 1. 1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o c_m350-14/12/2020-0015958/A simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2 1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1- bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.